Come di consueto, entro il prossimo 30 novembre (quest’anno entro il 2 dicembre, in quanto il 30 cade di sabato) deve essere versata la seconda o unica rata di acconto delle imposte per l’anno in corso derivanti dalla dichiarazione dei redditi, relativamente a: Irpef e addizionale comunale, Irap. cedolare secca, imposte sostitutive per i contribuenti forfettari, contributi INPS gestione separata e eccedenti il minimale per artigiani e commercianti.
I codici tributo da utilizzare sono: 4034 per Irpef, 3813 per Irap, 1841 cedolare secca, 1791 contribuenti forfettari. Non è possibile rateizzare detti versamenti. Si ricorda inoltre che, per poter utilizzare in compensazione eventuali crediti spettanti, il modello di pagamento F24 deve essere presentato con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non è tuttavia possibile avvalersi della compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo scadute e non oggetto di rateizzazione o sospensione.
In caso di mancato o insufficiente versamento, la sanzione è ora pari al 25% (fino al 31 agosto era il 30%). E’ possibile sanare l’irregolarità avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, che consiste nel versare spontaneamente la sanzione ridotta, in misura commisurata ai giorni di ritardo, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale.
Entro il 2.12.2024 tutti i soggetti che optano per il Concordato Preventivo biennale, oltre all’acconto storico, andranno a versare, con appositi codici tributo, una maggiorazione percentuale sulla differenza tra reddito concordato 2024 e reddito 2023.