Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale. Il provvedimento mira al riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori, attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell’ambito del settore.
Il decreto individua i principi fondamentali relativi ai settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica ed, in particolare, prevede:
- il riconoscimento degli “Enti selezionatori” quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di programmi genetici se in possesso di determinati requisiti;
- il riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è un necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
- la specializzazione delle attività e la possibilità della separatezza delle funzioni tra la raccolta dati zootecnici nelle aziende e loro elaborazione ai fini della selezione da parte degli Enti selezionatori;
- la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell’attività di raccolta dei dati negli allevamenti;
- la costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione da parte del Ministero delle modalità di accesso ai relativi dati.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l’Autorità competente nazionale per il riconoscimento degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori. Al fine del riconoscimento, tali Enti devono soddisfare specifici requisiti, che diventano più stringenti se essi intendono avvalersi di un sostegno finanziario pubblico.
Viene, inoltre, prevista la possibilità per tali Enti di aggregarsi in comparti produttivi anche al fine di rendere più efficiente la programmazione delle politiche di sostegno al settore.
Il Comitato Nazionale Zootecnico, che sarà istituito presso la DG sviluppo rurale del Mipaaf, potrà essere articolato per attitudine produttiva, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell’attività di raccolta dati negli allevamenti. Tale Comitato sostituisce gli attuali Comitati Tecnici di Controllo (CTC) per il settore “Latte” e “Carne”.
La messa a punto della Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale, avverrà anche attraverso l’adeguamento di quelle esistenti, al fine di favorire l’organizzazione e l’armonizzazione dei dati raccolti negli allevamenti, di competenza nazionale, e renderli disponibili per la consulenza in agricoltura, di competenza regionale.
Infine, coerentemente con l’impianto normativo della vigente legge n. 30 del 1991, che prevede, agli articoli 9 e 9-bis, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni sulla riproduzione animale e a completamento del testo di nuova formulazione, il decreto dispone di un sistema sanzionatorio, volto a punire in via amministrativa condotte non aventi rilevanza dal punto vista penale. Si tratta, di fatto, delle medesime sanzioni già previste dalla legge n. 30 del 1991, integralmente abrogata, e riportate nel testo come conseguenza punitiva della violazione dei nuovi precetti introdotti con il presente schema di decreto.