POSSIBILE ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17/2022
Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (Decreto Aree idonee).
Il DM Aree idonee, a dispetto delle attese, non fornisce maggiore chiarezza sulla disciplina delle aree idonee rimandando alle regioni la loro individuazione seppure con l’impegno a raggiungere gli specifici target al 2030. Peraltro, il fatto che le Regioni potranno o meno confermare l’idoneità delle aree definite come idonee, in via transitoria, dal d.lgs. 199/2021, avrà impatto immediato su quelle iniziative che si stavano orientando su tali aree (aree adiacenti alle autostrade/insediamenti industriali/ ecc.).
Entrando più nello specifico, il decreto si pone le seguenti finalità:
a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, stabilito dal PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima il cui ultimo aggiornamento è stato trasmesso dal MASE a Bruxelles proprio il 2 luglio) e determinati sulla base dell’obiettivo complessivo europeo al 2030;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).
Le Regioni sono dunque chiamate ad individuare sul proprio territorio le seguenti tipologie di aree:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse;
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari del DLGS 28/2011 e s.m.i. (PAS, DILA, AU, CILA, ecc.);
d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 1-bis1, del DLGS 199/2021 (divieto introdotto dall’articolo 5 del DL 15 maggio 2024, n. 63 – DL Agricoltura. Si veda nota descrittiva in allegato).
A seguito della pubblicazione della Legge sulle aree idonee è possibile che la Regione del Veneto debba adeguare la propria legge regionale (LR 17/2022) relativa all’idoneità delle aree da destinare agli impianti fotovoltaici a terra. Il decreto fissa per ogni regione o provincia autonoma, la traiettoria di crescita al 2030 della potenza di energia elettrica, fornendo alcune indicazioni per il relativo calcolo (Tabella A riportata di seguito).