Il decreto-legge n. 131/2024 (c.d. D.L. “Salva infrazioni”) – in vigore dal 17 settembre u.s. – ha introdotto nuove sanzioni per i datori di lavoro che mettono a disposizione alloggi, privi di requisiti di idoneità alloggiativa o con canone di locazione eccessivo, ai lavoratori extracomunitari stagionali.
Già il Testo Unico sull’Immigrazione ( D.lgs. n. 286/1998) all’art. 24 c.3 del, sanciva il principio secondo cui “il canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non superiore ad un terzo della retribuzione del lavoratore”.
La novità della norma di recente introduzione, è rappresentata dalla sanzione amministrativa da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero, prevista nel caso di violazione da parte del datore di lavoro del sopra citato principio e nel caso in cui l’abitazione sia priva di idoneità alloggiativa.
Ricordiamo infatti che, il Testo Unico sull’Immgrazione sempre all’art 24 c 3 prevede che, il datore di lavoro se fornisce l’alloggio, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ha l’obbligo di esibire il titolo atto a provarne l’effettiva disponibilità, le condizioni a cui è sottoposto il lavoratore per usufruirne e la sussistenza dei requisiti di
idoneità alloggiativa. L’applicazione della sanzione amministrativa citata è stata necessaria per garantire l’integrale recepimento della direttiva UE numero 2014/36/UE, volta a garantire norme eque per l’ammissione nell’UE di lavoratori stagionali di paesi terzi e condizioni di vita e di lavoro dignitose.