Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, con le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (c.d. Legge contro il caporalato).
La legge entra in vigore il 4 novembre 2016.
In particolare, viene sostituito l’articolo 603-bis del codice penale con il seguente:
Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla meta’:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in eta’ non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
E’ previsto, inoltre, a carico della ditta che ha utilizzato, assunto o impiegato manodopera a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, il sequestro ovvero, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato.