In relazione al fatto che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi del DM 20 maggio 2015 diretti a definire alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione, ad oggi le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili

Si segnala che, ad oggi, nella legge di Bilancio non è stata inserita la proroga sulla revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione stradale e della sicurezza sul lavoro come stabilito dall’art. 111 del codice della strada e dal DM 20 maggio 2015.

Si ricorda a questo proposito che secondo quanto previsto dalla normativa vigente la prima scadenza per la revisione è fissata al 31/12/2017 per  i trattori agricoli immatricolati prima del 31/12/1973.

Ma in relazione al fatto che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi del DM 20 maggio 2015 diretti a definire alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, tipologia di controlli, ecc.), tale scadenza non è possibile rispettarla.

Ad oggi quindi le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili quindi i conducenti di tali veicoli non sono passibili delle sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 111 (chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338 . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica).

Ora occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento diretto a definire le modalità di esecuzione della revisione per conoscere quali direttive intenderanno indicare le Amministrazioni competenti, fermo restando che attualmente il DM 20 maggio 2015 indica le seguenti scadenze a seconda dell’anno di immatricolazione delle trattrici agricole:

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