La Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad apposita richiesta di consulenza giuridica proposta dalla Confederazione, ha chiarito che le attività di manipolazione su piante acquistate da terzi, effettuate da vivaisti, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, rientrano tra le attività tassate su base catastale ex art. 32, c. 2, lett. c) del TUIR

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa, in risposta ad apposita richiesta di consulenza giuridica proposta dalla Confederazione, ha chiarito che le attività di manipolazione su piante acquistate da terzi, effettuate da vivaisti, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, rientrano tra le attività tassate su base catastale ex art. 32, c. 2, lett. c) del TUIR.
Più in particolare, l’Agenzia precisa che le operazioni di:
a) concimazione ed inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
b)  trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale;
c)  altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura,
effettuate dai vivaisti, in quanto produttori agricoli, rientrano appieno nell’ambito delle attività agricole connesse, come indicate nei decreti ministeriali di attuazione dell’art. 32, c. 2, lett. c) del TUIR (v. da ultimo il D.M. 13/02/2015- circolare confederale n. 15004 del 17/03/2015), soggette alla determinazione del reddito agrario.

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