Lunedì 18 maggio (il 16 cade di sabato) scadono diversi versamenti, fiscali e previdenziali.

Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo, con le relative proroghe stabilite dai Decreti recentemente adottati. (n.b.: Il Consiglio dei Ministri sta per emanare un Decreto che molto probabilmente rinvierà al 16 settembre i pagamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio).

  • Possono essere sospesi ed eseguiti entro il 30 giugno (in unica soluzione o in 5 rate mensili) i versamenti relativi a:

IVA – mese di aprile (soggetti mensili) o I trimestre (soggetti trimestrali)

RITENUTE su redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni

INPS – prima rata contributi fissi artigiani e commercianti purché l’azienda ricada nella seguente condizione:

  • perdita di fatturato mensile del 33% (se ha ricavi inferiori a 50 milioni di euro);
  • perdita di fatturato mensile del 50% (se ha ricavi superiori a 50 milioni di euro).

Per verificare la perdita del fatturato, si devono confrontare i ricavi di aprile 2020 con quelli di aprile 2019.

  • Solo per le IMPRESE FLOROVIVAISTICHE: i versamenti IVA possono essere sospesi ed effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in 5 rate mensili. Non è richiesta nessuna condizione di perdita di fatturato.
    Solo per le IMPRESE FLORORVIVAISTICHE sono sospesi i versamenti delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e dei premi inail per il periodo dal 30/04/2020 al 15/07/2020

Sono sospesi anche i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020”. I versamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, oppure fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020″.

  • VERSAMENTI PER CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI
    Sono sospesi – per tutti i contribuenti – i versamenti che scadono fino al 31 maggio 2020, relativi a cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’INPS ed atti esecutivi emessi dagli enti locali.
    I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Per alcuni settori che operano nell’ambito del turismo e dei servizi alla persona (tra cui l’AGRITURISMO): sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e dell’IVA. La sospensione opera a prescindere dall’importo del fatturato. I versamenti andranno effettuati entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione o in 5 rate.
NB: nel caso di azienda che svolge più attività, bisogna che i ricavi dell’attività che beneficia della proroga siano prevalenti rispetto a quelli delle attività che non ne beneficiano.