Il prossimo 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU 2022. Si tratta del 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, con le aliquote e le detrazioni del 2021. Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre, applicando le aliquote nel frattempo deliberate dal Comune. Non possono più essere applicate le esenzioni previste nel 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (ad esempio, l’esenzione della prima rata 2021 per gli agriturismi).

I soggetti obbligati al pagamento sono i proprietari e i titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, su terreni agricoli ed edificabili, e fabbricati, compresi quelli rurali ad uso strumentale. È esente l’abitazione principale, purché non sia considerata “di lusso”. Sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina (ad esempio, sono esenti i terreni agricoli nei Comuni di Monselice, Teolo, Torreglia, Vo’, Rovolon, Battaglia Terme, Montegrotto, Galzignano, Lozzo, Baone, Arquà Petrarca, Cinto Euganeo). L’esenzione vale anche nel caso di pensionati che mantengono l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola e di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le aree fabbricabili (che pagano l’imposta sul valore venale invece che su quello catastale) coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini ecc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare. L’imposta è inoltre ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, in presenza di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.

Come di consueto, deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, e si può compensare il debito da versare con eventuali crediti disponibili. In caso di tardivo o omesso versamento è prevista una sanzione del 30%, con possibilità di regolarizzare spontaneamente beneficiando del ravvedimento operoso.