Entro il prossimo 27 dicembre i titolari di Partita IVA devono versare l’acconto IVA 2023. L’importo dovuto è pari all’88% del debito riferito all’ultimo periodo dell’anno precedente: va considerato il mese di dicembre 2022 per i contribuenti mensili e il debito risultante dalla dichiarazione annuale 2022 per i contribuenti trimestrali. Non sono tenuti al versamento i soggetti che lo scorso anno erano in esonero e i forfettari in quanto emettono le fatture senza applicazione dell’IVA.
In alternativa al metodo basato sul dato storico del 2022, è possibile applicare un metodo “previsionale” basato sulle fatture registrate e che si prevedono di registrare fino a fine 2023. Per non incorrere in sanzioni si dovrà però verificare che l’acconto non sia inferiore all’88% delle registrazioni IVA definitive per l’ultimo periodo del 2023.
Esiste anche un terzo metodo di calcolo che consiste nel determinare l’importo dovuto considerando le operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2023 (contribuenti mensili) o 1° ottobre – 20 dicembre 2023 (contribuenti trimestrali).
Resta comunque più diffuso l’applicazione del metodo storico.
Il versamento va effettuato con il modello F24, utilizzando il codice 6013 per i contribuenti mensili o 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto non è dovuto nei seguenti casi:
– risulta di importo inferiore a € 103,29
– l’attività è iniziata nel 2023
– l’attività è cessata entro il 30/11/2023 (contribuente mensile) o entro il 30/9/2023 (contribuente trimestrale).