Considerata la definizione delle attività agrituristiche che, all’articolo 2 della Legge n. 96/2006 recita:

  • “1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
  • Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del Codice Civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
  • Rientrano fra le attività agrituristiche:
    • a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
    • b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;
    • c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la Legge 27 luglio 1999, n. 268;
    • d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

In riferimento al punto D, l’attività complementare di noleggio e-bike, ad esempio (utilizzando mezzi propri dell’impresa) o di pratica sportiva (yoga o pilates), svolta esclusivamente nei confronti dei clienti dell’agriturismo, si ritiene  possa senz’altro essere ricompresa tra quelle ammesse dalla disciplina dell’agriturismo. Pertanto, in relazione ai proventi derivanti da tali operazioni, può trovare applicazione il regime fiscale disposto dall’art. 5 della L. 413/1991. La prestazione va fatturata applicando l’iva al 22%.

per info: Uffico Iva oppure Ufficio Promozione e Territorio.