La Legge n. 6/2023 ha convertito il Decreto n. 176/2022 (Aiuti-quater), confermando i crediti d’imposta riconosciuti per energia elettrica, gas naturale, e carburanti ed allo stesso tempo introducendo qualche novità nelle scadenze da tenere presente. Riportiamo di seguito un riepilogo della normativa riguardante l’ultimo trimestre del 2022.
Credito d’imposta energia elettrica:
credito del 30% calcolato sulla spesa sostenuta per la componente energetica utilizzata nel IV trimestre 2022 – è necessario un contatore di potenza di almeno 4,5 kW – è richiesto che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Credito d’imposta gas:
credito del 40% calcolato sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale del IV trimestre 2022 – è necessario che il prezzo di riferimento del gas calcolato come media del terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione o ceduti a terzi, con il visto di conformità, entro il 30/9/2023. Si ricorda che l’utilizzo parziale del credito in compensazione nel modello F24 non consente la cessione della quota residua.
Credito d’imposta carburante:
credito del 20% per le imprese agricole / agromeccaniche, con riferimento all’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi e per il riscaldamento delle serre / fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione o ceduti a terzi, per intero, con il visto di conformità, entro il 30/6/2023.
Entro il 16/3/2023 andranno comunicati all’Agenzia delle Entrate gli importi dei crediti maturati (energia, gas e carburante), a pena di decadenza dal diritto al credito stesso.