A fronte della situazione di crisi riguardante le imprese del settore lattiero-caseario, con la firma  di un Protocollo d’intesa con l’Associazione Bancaria Italiana, di cui vi abbiamo dato notizia nelle scorse settimane, il MIPAAF ha voluto agevolare l’accesso alle misure previste dal “Decreto Latte”, prevedendo la possibilità di applicare congiuntamente a favore delle aziende del settore la sospensione dei mutui prevista dall’“Accordo per il credito 2015” sottoscritto a fine marzo 2015 dall’ABI e dalle Associazioni imprenditoriali, compresa Confagricoltura, la cui scadenza, in virtù proprio del nuovo “Protocollo”, è stata prorogata a fine 2018.

Si ricorda che il “Decreto Latte” propone alcune misure agevolative per le imprese del settore lattiero, quali: l’attivazione del “Fondo Credito” ed il rilascio di contributi nell’ambito del “de minimis” agricolo (15 mila €) per il pagamento della commissione della garanzia ISMEA e/o degli interessi passivi sul finanziamento bancario concesso per la ristrutturazione dei debiti correlati alla gestione delle aziende produttrici di latte bovino.
In virtù del “Protocollo” di marzo 2016, che, come detto, consente l’attivazione congiunta del “Decreto Latte” e dell’“Accordo” del 2015, un’impresa produttrice di latte bovino è in grado di ottenere dalle banche una sospensione per 30 mesi del pagamento dei suoi mutui.

Al fine di comprendere meglio il meccanismo di questa operazione è da considerare che:
– con la presentazione di una domanda ad una banca e a ISMEA fatta ai sensi dell’art. 7, c.1 del “Decreto latte”, un’impresa può ottenere un finanziamento di “ristrutturazione” e quindi una prima sospensione per 18 mesi (nella nuova operazione vengono consolidate sia le passività a breve bancarie e commerciali esistenti al momento della domanda, che le rate di mutui/prestiti di medio e lungo termine in maturazione nei 18 mesi successivi alla data di presentazione della domanda);
– inoltre in virtù dell’“Accordo per il credito 2015” può ottenere un successivo allungamento di 12 mesi della durata dei mutui oggetto dell’operazione di ristrutturazione.

In pratica, si immagini un’impresa zootecnica con un esposizione bancaria al momento della domanda di € 400.000, così composta:
– € 100.000 come prestito di credito agrario di conduzione con scadenza al 31.12.2016,
– € 80.000 debito commerciale con scadenza fra 90 giorni,
– € 220.000 di residuo debito di un mutuo agrario con una scadenza al 2020 ed una rata semestrale di € 24.500.

Per via dell’attivazione congiunta del “Decreto latte” e dell’ “Accordo 2015”, l’impresa:
– può beneficiare di un nuovo finanziamento agrario di ristrutturazione per un ammontare massimo di € 253.500 (€ 100.000 + € 80.000 + € 24.500 x 3), su cui ottiene un contributo di € 15.000, concedibile secondo le regole del “de minimis” agricolo e utilizzabile come abbattimento degli interessi del finanziamento e/o come pagamento della commissione relativa alla garanzia diretta ISMEA. Questo nuovo finanziamento godendo, fra l’altro, di una provvista parziale proveniente dal “Fondo Credito” beneficia di un tasso inferiore a quello ordinario;
– non è tenuta al pagamento delle tre rate semestrali del mutuo, in quanto oggetto di consolidamento;
– può usufruire, alla fine del periodo dei 18 mesi, dell’allungamento di altri 12 mesi del mutuo, le cui rate sono state consolidate, con l’obbligo di pagamento della quota interessi di queste due rate, la cui quota capitale è stata differita a fine ammortamento del mutuo.

E’ bene precisare che l’attivazione del “Protocollo” e quindi dell’ “Accordo 2015” significa che la concessione delle sospensioni è subordinata al fatto che la banca abbia aderito ai due protocolli e ovviamente al rispetto delle condizioni in essi contenuti.
Intanto Agea rende noti gli esiti dei calcoli per l’assegnazione degli aiuti straordinari per la zootecnia previsti dal Regolamento (UE) n. 2015/1853 e che verranno conferiti ai produttori di latte vaccino.
Dai calcoli risulta che, considerato il plafond di 25.017.897 euro e la quantità della produzione media mensile di 920.607.150,94 Kg, l’importo unitario dell’aiuto risulta pari a 0,027175 euro/Kg.
Si precisa che tale calcolo è comunque ancora provvisorio visto che sono in corso da parte di Agea gli accertamenti dei produttori che hanno diritto all’aiuto. Si ricorda, infatti, che non hanno diritto all’aiuto i produttori che hanno cessato l’attività al 31 dicembre 2015 e quelli non in regola con il pagamento delle rate delle multe sulle quote latte e che per finalizzare l’invio dell’importo dovuto è necessario che il produttore abbia un fascicolo aziendale ed un IBAN valido.