Nell’ambito della condizionalità gli allevamenti possono subire controlli da parte degli organismi preposti. Dai controlli effettuati emerge,  in qualche caso,  che alcuni allevatori non rispettano le tempistiche di comunicazione delle movimentazioni degli animali (nascite, morti, ingressi, uscite, ecc.).
Nella condizionalità ciò comporta una penalità del 5% degli aiuti PAC o PSR, nonché lo scaturire delle sanzioni previste dalla normativa vigente, senza contare che i capi potrebbero non beneficiare dei premi alla macellazione.

Al fine di evitare tali problemi, ricordiamo di seguito le tempistiche che devono esser rispettate per l’aggiornamento dell’anagrafe bovina e la registrazione dei capi sul registro, così come stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina.

Nascita vitelli:
• Marcatura entro 20 giorni dalla nascita (e comunque prima che l’animale lasci l’azienda).
• Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 giorni.
• Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni dalla marcatura se il registro è cartaceo; entro 3 giorni dalla marcatura se il registro è informatizzato. Ingressi/uscite dalla stalla: Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 giorni.

Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni dall’evento se il registro è cartaceo; entro 3 giorni dall’evento se il registro è informatizzato.

Introduzione capi da fuori UE:
• Marcatura entro 20 giorni dall’introduzione sul territorio nazionale (e comunque prima che l’animale lasci l’azienda).
• Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 giorni.
• Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni dalla marcatura se il registro è cartaceo; entro 3 giorni dalla marcatura se il registro è informatizzato.

Morte animali in azienda: Avvisare il Servizio veterinario dell’ATS competente entro 12 ore al fine di poter consentire i controlli sanitari necessari. Lo smaltimento degli animali morti e di altri sottoprodotti di origine animale deve avvenire presso impianti autorizzati o, in deroga, sotto controllo ufficiale, mediante sotterramento in loco.

Furto o smarrimento animali o passaporti in azienda: Deve essere denunciato entro 48 ore alle forze di Polizia e al Servizio veterinario dell’ATS competente. Il detentore deve comunque annotare nel Registro aziendale il furto/smarrimento dei capi.

Normativa di riferimento:
• D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali».
• D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96.
• D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 «Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini» successive modifiche e integrazioni.
• D.M. 18/7/2001 «Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante “Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini».
• D.M. 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina» e successive modifiche e integrazioni.
• D.M. 7 giugno 2002 «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina».
• Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina».
• Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P