La Corte di Cassazione, con le due interessanti decisioni ha riconosciuto che anche il soccidante può avvalersi del regime speciale di detrazione dell’Iva di cui all’art. 34, D.P.R. 633/1972 applicabile ai produttori agricoli in quanto, per effetto dello svolgimento di una impresa agricola in forma associata, il soccidante ed il soccidario condividono il comune rischio di impresa assunto con la stipula del contratto, sicché gli stessi sono contitolari dell’impresa di allevamento e, quindi, sono entrambi imprenditori agricoli.

La Cassazione offre una lettura interpretativa dell’articolo 34 D.P.R. 633/1972 che porta ad individuare quale destinatario di tale regime IVA il soggetto che svolge attività di produzione agricola da destinarsi al mercato non ponendo alcuna prescrizione sulle modalità di esercizio dell’impresa agricola ai fini della fruizione del regime speciale ed ammettendo, quindi, anche la possibilità di conduzione associata. Pertanto, ad avviso dei giudici di legittimità, risulta assolutamente legittimo in presenza di contratti di soccida che il soccidante possa applicare il regime speciale IVA sempreché questi partecipi alla attività di “allevamento” attraverso la direzione dell’attività ed il conferimento di animali.