Con circolare n. 76 del 23 giugno, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione dell’art. 94 del D.L. n. 34/2020 (recante disposizioni per la promozione del lavoro agricolo), con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’assunzione con questa specifica tipologia contrattuale riguardi soggetti percettori di NASPI e DIS-COL.
La norma, grazie anche all’azione di Confagricoltura, ha riconosciuto ai datori di lavoro del settore agricolo, in relazione all’emergenza epidemiologica, la possibilità di assumere con contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per altri 30 giorni, soggetti percettori di integrazioni salariali (con sospensione a zero ore), di disoccupazione non agricola (NASPI e DIS-COL) o di reddito di cittadinanza (RdC), senza far perdere loro le indennità spettanti nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Si tratta in sostanza di un contratto di lavoro a termine soggetto alle medesime regole degli altri rapporti di lavoro in agricoltura, con trattamento economico e normativo uguale a quello applicato alla generalità dei lavoratori agricoli nel rispetto della contrattazione collettiva di settore (CCNL e CPL), e con le medesime tutele, ma che deve rispettare due condizioni:
- la retribuzione non deve superare il limite di 2.000 euro l’anno;
- il contratto non deve superare i 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto (durata del contratto e del rinnovo) la circolare INPS fornisce un primo importante chiarimento precisando che “i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro”; il contratto di lavoro può dunque essere stipulato anche per un arco temporale superiore ai 30 giorni, l’importante è che le giornate di effettivo lavoro non superino detto limite (30).