Il Contratto di Prestazione Occasionale, istituito nel 2017 per sostituire i vecchi “Voucher”, prevede una disciplina particolare per il settore agricolo.

Tale disciplina è stata poi modificata a seguito della conversione in legge del D.L. 87/2018.

Pur indicando già ora le principali novità, ricordiamo che ad oggi la legge di conversione non è ancora stata pubblicata in G.U. e che quindi le modifiche non sono ancora in vigore.

Vista la recente approvazioni non è ancora chiaro, inoltre, quali saranno le modifiche circa le procedure di attivazione sul portale dell’INPS.

VANTAGGI

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

Aziende agricole che possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale

Tutte le aziende agricole che non abbiano in forza più di cinque dipendenti a tempo indeterminato (per verificare la situazione occupazionale si fa riferimento alla media occupazionale nel periodo compreso tra l’ottavo e il terzo mese antecedente la prestazione).

Soggetti che possono svolgere prestazioni occasionali In agricoltura

I prestatori che possono svolgere prestazioni occasionali sono:

  1. pensionati di invalidità o vecchiaia;
  2. studenti nei periodi di vacanza. Sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
  • per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
  • per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi          dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in        qualunque periodo dell’anno.
  1. Persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 150;
  2. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Attenzione: i soggetti sopra elencati hanno l’obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, né devono aver cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con l’azienda utilizzatrice.

Limiti economici per il committente agricolo

Il limite, per anno civile, di ogni committente nei confronti della totalità dei prestatori è pari ad € 5.000,00 netti. Ai soli fini di detto limite, i compensi corrisposti ai prestatori occasionali in agricoltura, vanno computati in misura pari al 75% del loro importo, purché i prestatori stessi all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, autocertifichino la relativa condizione.

La normativa impone inoltre che il committente garantisca un compenso minimo giornaliero non inferiore a 4 ore di prestazione, riferite al nuovo arco temporale previsto, che non dovrà essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 giorni massimi precedentemente previsti).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono inoltre dovuti ulteriori oneri di gestione pari all’1% a favore dell’INPS.

Limiti economici per il prestatore occasionale

Per ciascun prestatore occasionale è fissato un limite di € 5.000 netti/anno nei confronti della totalità dei committenti.

Orario e sicurezza

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali come previsto dalla normativa per il lavoro subordinato ed all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

L’azienda anche senza dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato deve essere dotata di DVR. A ciascun lavoratore deve essere consegnata l’informativa sicurezza e fatta sottoscrivere la relativa dichiarazione di avvenuta consegna del materiale informativo, nonché consegnati i dispositivi di protezione individuale e fatta sottoscrivere la relativa ricevuta di consegna. Tutta la documentazione va conservata in azienda.

Modalità di attivazione

L’attivazione del contratto di prestazione occasionale deve essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione mediante la piattaforma telematica inps o tramite il contact center INPS (803 164 da telefono fisso – 66 164 164 da cellulare) comunicando i seguenti dati:

– dati identificativi del prestatore;

– luogo di svolgimento della prestazione;

– l’oggetto della prestazione;

– la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;

– misura del compenso pattuita (sempre non inferiore a 4 ore al giorno) .

Nel caso la prestazione lavorativa non abbia luogo, la revoca deve essere comunicata entro le 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale previsto per lo svolgimento della prestazione. Diversamente Inps dà per effettuato ed acquisito il dato e corrisponde il compenso al prestatore.

Modalità di pagamento dei compensi Da parte dell’INPS

I pagamenti dei compensi saranno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. (in caso di prestazioni svolte a cavallo di 2 mesi, il pagamento avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato) e potranno avvenire:

  • tramite accredito sul conto corrente (IBAN) indicato dal prestatore al momento della registrazione della propria anagrafica. (Il cc deve essere personale o cointestato)
  • mediante bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore (detratte da Inps dall’importo del compenso da erogare)
  • decorsi quindici giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della presentazione di apposita documentazione. Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

Sanzioni

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

in caso di:

  • Superamento da parte dell’utilizzatore del limite di importo di € 2500 netti per ciascun prestatore;
  • Superamento del limite di durata annua della prestazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 500 A € 2500 in caso di:

  • Violazione dell’obbligo di comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio prestazione;
  • Violazione del divieto di utilizzo per aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato,
  • Violazione del divieto di utilizzo di prestatori appartenenti a categorie diverse da pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Per l’imprenditore agricolo, tuttavia, viene esclusa l’applicazione della sanzione nel caso in cui la violazioni in oggetto derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori.