Com’è noto, il “Decreto bollette” ha disposto la proroga anche per il secondo trimestre del 2023 dei bonus energetici, con alcune modifiche rispetto al primo trimestre. Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato sia l’elenco dei codici tributo da utilizzare per la compensazione, che il modello per la cessione dei crediti stessi. Riportiamo di seguito uno schema riepilogativo delle percentuali spettanti e dei codici tributo da utilizzare.

Energia elettrica: credito d’imposta relativo alla spesa sostenuta per la componente energetica:

35% relativamente al 1° trimestre 2023 – codice tributo 7011 e per l’acquirente 7747

10% relativamente al 2° trimestre 2023 – codice non ancora definito

condizione necessaria: possedere almeno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW e che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sul trimestre precedente, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al prezzo medio del medesimo periodo del 2019.

Gas naturale:

credito d’imposta del 45% per la spesa del 1° trimestre 2023 – codice tributo 7013 e per l’acquirente 7749

credito d’imposta del 20% per la spesa del 2° trimestre 2023 – codice non ancora definito

condizione necessaria: il prezzo medio di riferimento del gas naturale, calcolato sul trimestre precedente, deve aver subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Gasolio:

credito d’imposta del 20% per il 1° trimestre 2023 – codice tributo 7014 e per l’acquirente 7750

per il 2° trimestre non è stato prorogato Detti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione per pagare imposte, tasse e contributi, entro il 31/12/2023 o, entro la stessa data, possono essere ceduti per intero a terzi.