La Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 ha introdotto un’agevolazione per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi istituendo un credito d’imposta, fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Pertanto, vi rientrano anche le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale.

Sono però previste delle cause di esclusione che includono, tra l’altro, le imprese non a norma in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro o non in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, oppure, entro il 30 giugno 2021, purché alla data del 31 dicembre 2020 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un anticipo pari almeno al 20% del costo di acquisto.

L’intensità dell’agevolazione muta a seconda del tipo di investimento effettuato e del valore dell’investimento.

Riassumendo, per quanto di nostro interesse, disposizione prevede che:

  1. per gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali nuovi “generici” è riconosciuto un credito, nella misura del 6% del costo
  2. per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, cosiddetti beni “Industria 4.0” cioè altamente tecnologici, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo.

Il credito d’imposta sarà fruibile in compensazione in 5 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo all’effettuazione dell’investimento e dell’entrata in funzione del bene; per i beni “Industria 4.0” , il credito potrà essere fruito a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’interconnessione.

Tale credito d’imposta risulta cumulabile anche con altri incentivi e agevolazioni ma non può essere ceduto. I beni per i quali è stato richiesto il credito d’imposta non possono essere ceduti “a titolo oneroso” o essere destinati a strutture produttive ubicate in altro Stato, prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti relativi ai beni “Industria 4.0”, si dovrà certificare che i beni dispongono delle caratteristiche tecniche previste negli stessi allegati e che sono interconnessi al sistema aziendale della produzione o alla rete di fornitura.

IMPORTANTE : cosa indicare in fattura

A fini di controllo, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, in particolare, la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

Tale dicitura deve essere inserita dai fornitori nella fattura elettronica emessa.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione.

NB: In caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

I fornitori che devono emettere fattura per acquisto di beni rientranti nella nuova agevolazione, possono inserire tale dicitura o all’interno del documento oppure nel campo commento.