Con la delibera 1443 dello scorso 12 settembre, pubblicata nei giorni scorsi nel Bur, intitolata “Disposizioni in ordine al risarcimento dei danni causati da impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali”, la Regione ha definito le regole per il risarcimento, da parte dell’Amministrazione regionale, dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.

Secondo le disposizioni approvate, la Giunta regionale concorre al risarcimento dei danni fisici e materiali da chiunque subiti in un sinistro stradale provocato nel territorio regionale dall’impatto con fauna selvatica qualora sia dimostrato che nel caso concreto non sono state adottate le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Tra tali misure, che escludono quindi la possibilità di risarcimento e la responsabilità della Regione del Veneto, ci sono l’installazione di specifica e ben visibile segnaletica di pericolo a non più di 500 metri prima del luogo del sinistro, l’erezione di adeguate reti o barriere di protezione, o l’apposizione di dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito in modo da abbagliare gli animali, o la realizzazione di tunnel di attraversamento sotto la sede stradale e simili.

Inoltre secondo le nuove disposizioni la Regione non risponde in alcun modo dei danni se:

  1. gli animali coinvolti appartengono a privati o a un particolare ente pubblico non facente capo alla Regione;
  2. gli animali coinvolti sono stati immessi nel territorio illegalmente;
  3. il sinistro è avvenuto entro l’area di un parco nazionale o di una riserva naturale nazionale;
  4. il sinistro è avvenuto in strada privata non soggetta a servitù di uso pubblico, in autostrada o in altra strada in concessione non regionale.

Per ricevere il risarcimento, le stesse disposizioni invitano a documentare al meglio l’incidente, anche e soprattutto chiedendo l’intervento della polizia provinciale o delle autorità locali, facendosi consegnare il verbale della rilevazione e fotografando il luogo del sinistro. La richiesta di risarcimento va inoltrata agli uffici regionali (alla Direzione Acquisti Affari generali e Patrimonio) entro 60 giorni dall’incidente, mentre l’indennizzo verrà liquidato entro 90 giorni dalla ricevuta della quietanza sottoscritta e dai documenti necessari al pagamento.