Il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, con Decreto n. 193915 del 5 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha disposto gli interventi finalizzati a compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole per i danni indiretti subiti a causa dell’influenza aviaria nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022. La disposizione integra quanto stabilito dal Decreto Ministeriale dello scorso anno (n. 216437 del 12 maggio 2022), in base al quale sono state presentate le domande per i danni registrati dal 23 ottobre al 31 dicembre 2022.
Come in precedenza, possono presentare domanda di aiuto i soggetti in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022. Le domande dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro il 30 giugno 2023. Gli Organismi pagatori sono tenuti ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro il 30 settembre 2023.