Il Consiglio dei ministri del 13 maggio ha varato il testo definitivo del Decreto Rilancio per le prossime fasi di emergenza coronavirus. Quello che doveva essere il decreto economico di aprile per far fronte alla crisi causata dall’epidemia è approdato ieri in Consiglio dei Ministri e, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, verrà sottoposto all’approvazione del Parlamento. Forniamo in questo articolo e in quelli che seguono una prima sintesi di alcuni provvedimenti che possono interessare le aziende agricole.
Contributo a fondo perduto alle imprese
È stata prevista l’erogazione a fondo perduto di un contributo in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo. Ricavi e compensi non devono aver superato 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia ridotto di almeno un terzo rispetto all’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza di fatturato relativa al mese di aprile: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila ma non a1milione di euro nel 2019; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019.
Limite minimo assicurato del contributo a mille euro per le persone fisiche, 2mila per i soggetti diversi. Il contributo è esentasse. Necessaria la richiesta all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto del direttore Agenzia delle entrate, con il quale, tra le altre cose, verrà determinato il sistema di richiesta telematica. Il contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle entrate con bonifico bancari o postale sul conto corrente intestato all’impresa/lavoratore autonomo richiedente.
Indennità 600 / 1.000 euro per coltivatori diretti e Iap
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, compresi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ai liberi professionisti, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità è erogata anche per aprile 2020. Lo stesso per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, ai quali era stata riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, viene riconosciuta un’indennità per il mese di aprile 2020 per euro 500.
E’ inoltre riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (ad esempio: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio).
Indennità mensile per colf e badanti
Si riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio, di 500 euro per ciascun mese, ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
Stop alla rata dell’Irap
Non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto). La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro.
Registratore telematico
Proroga fino al 1° gennaio 2021 della non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Ecobonus e sismabonus al 110%
Si provvede ad incrementare al 110% la detrazione per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sarà inoltre possibile cedere alla banca il credito maturato o ottenere lo sconto direttamente nella fattura
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in 10 anni in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.