A partire dal 25 agosto 2016, con l’entrata in vigore della L. 154/2016, chi mette in vendita un fondo rustico deve riconoscere il diritto di prelazione anche all’imprenditore agricolo professionale confinante con il terreno oggetto di cessione.
Il diritto di prelazione dello IAP non è però il medesimo di quello del coltivatore diretto. La legge ha posto dei limiti espliciti: esso può essere esercitato esclusivamente quale confinante e non come affittuario. Inoltre, spetta solo allo IAP imprenditore individuale iscritto nella previdenza agricola e non alla società IAP.
Lo IAP potrà esercitare il diritto di prelazione se:
–    è proprietario, anche per quota indivisa, di fondo agricolo confinante con quello posto in vendita e lo conduce direttamente da almeno due anni;
–    non ha venduto nel biennio precedente terreni agricoli con un imponibile fondiario superiore a lire 1.000 (euro 0,52);
–    è iscritto nella previdenza agricola;
–    il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Quest’ultimo requisito potrebbe restringere considerevolmente la platea degli IAP che potranno in concreto esercitare il diritto di prelazione. Infatti, a differenza del coltivatore diretto, per la qualifica di IAP non è previsto un rapporto tra forza lavorativa propria e forza lavorativa espressa dai terreni condotti; limite che è invece imposto per l’esercizio della prelazione agraria.