Come noto, la mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (pertanto gli importi previsti dall’art. 2630 c.c. diventano euro 206,00 per il minimo ed euro 2.064,00 per il massimo), e in misura triplicata, per le imprese individuali (pertanto gli importi previsti dall’art. 2194 c.c. diventano euro 30,00 per il minimo ed euro 1.548,00 per il massimo).  Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni: il rilascio d’ufficio dei domicili digitali avverrà nei prossimi mesi. Le imprese possono quindi ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio. Le indicazioni operative per presentare queste pratiche sono disponibili in SARI a questo link

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/tvbl