E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con il quale diventa operativa – dal 1° luglio 2015 – la nuova procedura di verifica della regolarità contributiva – il cosiddetto DURC on line – introdotta dal Jobs Act. Le disposizioni del DM – che definisce i requisiti, i contenuti e le modalità di tale nuova forma di verifica di regolarità contributiva – entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2015

La legge 16.05.2014, n.78 di conversione del decreto legge n.34/2014 (il primo pacchetto di misure in materia di lavoro varate dal Governo nell’ambito del più ampio piano per il rilancio dell’occupazione noto come “Jobs Act” ) ha profondamente innovato – tra le altre cose – la normativa in materia di regolarità contributiva, con l’obiettivo di semplificare e superare l’attuale procedura per la richiesta/emissione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
E’ stato infatti introdotto il principio secondo cui la regolarità contributiva debba essere verificabile da chiunque vi abbia interesse in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso una nuova procedura di interrogazione/consultazione delle banche dati degli istituti preposti (INPS, INAIL, Casse edili) il cui esito avrà una validità di 120 giorni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno u.s. è stato pubblicato (con un certo ritardo rispetto ai 60 giorni originariamente previsti dalla legge citata) il decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali – di concerto con i Ministri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione (sentiti INPS e INAIL) – in tema di “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, alla cui emanazione era subordinata l’effettiva entrata in vigore del nuovo “DURC on line”.

Le disposizioni del decreto – che definisce i requisiti, i contenuti e le modalità di tale nuova forma di verifica di regolarità contributiva – entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2015. Si segnalano qui di seguito le novità del nuovo sistema di DURC on line:
•    l’interrogazione unitaria ed integrata degli archivi degli enti preposti (INPS, INAIL Casse edili) avviene attraverso l’indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare; è possibile accedere alla procedura dai siti internet degli enti preposti; l’accesso è consentito all’azienda medesima, agli intermediari abilitati (tra cui le associazioni di categoria e i loro servizi), alle stazioni appaltanti e a tutti gli enti pubblici;
•    la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (purché sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive);
•    la verifica della regolarità comprende la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa alle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto;
•    in caso di assenza di regolarità contributiva, viene trasmesso all’interessato (o all’intermediario) tramite  PEC (posta elettronica certificata) l’invito  a  regolarizzare  con indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarità  rilevate  da ciascun Ente. L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro  15 giorni. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche ed  ha  effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il  predetto  termine di 15 giorni e comunque per un periodo  non  superiore  a  30  giorni dall’interrogazione che lo ha originato;
•    nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi (cd. DURC interno) sono individuate – nell’allegato “A” al DM – le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità (ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) .

Con circolare n.19 dell’otto giugno 2015, il Ministero del Lavoro ha diffusamente illustrato la nuova normativa in materia di DURC, rinviando ad apposite istruzioni di INPS e INAIL per le concrete modalità operative di gestione della nuova procedura.
si sottolineano alcuni importanti chiarimenti ivi contenuti:
•    nel periodo transitorio – che si concluderà, secondo le previsioni del decreto ministeriale, il primo gennaio 2017 – continueranno ad essere disponibili gli applicativi oggi in uso per il rilascio del DURC, al fine di garantire comunque il servizio agli utenti interessati nelle eventuali ipotesi di inefficienza del nuovo sistema;
•    i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale (1° luglio 2015) e in corso di validità potranno essere utilizzati secondo le previsioni normative previgenti;
•    con riferimento alla verifica di regolarità contributiva finalizzata al godimento di benefici normativi e contributivi (cd. DURC interno) – per la quale il decreto ministeriale, in continuità rispetto alla precedente normativa, prevede che l’interessato presenti un’autocertificazione alla competente Direzione Territoriale del Lavoro – sono considerate valide le autodichiarazioni già rilasciate dagli interessati ai sensi della normativa previgente (DM 24 ottobre 2007) ;
Sull’argomento è già intervenuto anche l’INPS con messaggio n. 45482 del 5 giugno 2015,  (non disponibile sul sito internet e che si allega), nel quale viene sinteticamente riepilogato, a beneficio delle sedi territoriali dell’Istituto, il nuovo iter per la verifica della regolarità contributiva che può essere così schematizzato:
•    nel caso in cui gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili non rilevino inadempienze, la procedura genererà automaticamente un documento attestante la regolarità (in formato pdf);
•    in caso di irregolarità, la sede INPS territorialmente competente dovrà controllare immediatamente – ed in ogni caso entro e non oltre le 72 ore dalla istanza di verifica  – se le inadempienze segnalate sono reali o se sono l’effetto di errori contenuti nei data base (in quest’ultima ipotesi l’operatore, “forzando” la procedura, attesterà comunque la regolarità dell’impresa);
•    nell’ipotesi in cui l’inadempienza venisse confermata, la sede INPS competente – sempre entro 72 ore dall’istanza di verifica – dovrà attivare il procedimento di comunicazione dell’irregolarità, invitando l’impresa a sanare la posizione entro 15 giorni;
•    l’eventuale regolarizzazione determinerà il rilascio dell’attestazione di regolarità, mentre la mancata regolarizzazione avrà come conseguenza la comunicazione dell’esito negativo della verifica;
•    l’intero iter di definizione dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall’istanza di verifica.

Sembra utile puntualizzare sin d’ora che la nuova procedura di DURC on line ha carattere generale e riguarderà anche le imprese del settore agricolo.

Fonte: Confagricoltura Nazionale

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