E’ in vigore la nuova ordinanza (2/2024) del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. L’ordinanza sarà in vigore fino al 31 marzo 2025.
Il provvedimento tiene conto dell’andamento epidemiologico della malattia che continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo “un andamento discontinuo” con l’insorgenza di “focolai puntiformi”, talvolta a distanze considerevoli, “tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale”.
L’ordinanza ridefinisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:
- nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di peste suina africana (PSA) nel selvatico;
- in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e nelle zone di restrizione parte III;
- nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), ovvero nelle zone di restrizione parte I.
- nelle aree indenni.
Vengono inoltre intensificati i controlli ufficiali dell’Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare, si armonizzano le deroghe ai divieti di movimentazione e si incrementa l’operatività dell’Autorità competente locale attraverso l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT). Viene inoltre acquisita la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Aggiornate anche le misure di controllo applicabili su tutto il territorio il territorio nazionale e i controlli per i territori nazionali non interessati dalla malattia.
Inoltre l’ordinanza vieta di “deprezzare commercialmente” i suini provenienti da allevamenti ricadenti in comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione. Il divieto si applica a condizione che l’allevamento sia in regola con le misure di biosicurezza rafforzate e sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti e, se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA. L’ordinanza vieta altresì la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
Ricordiamo che dopo il Canada, che ad aprile ha chiuso all’import di prosciutti e salumi provenienti dalle nuove zone di restrizione del Parmense, nei primi giorni di maggio gli USA hanno chiuso l’ingresso ai salumi a breve stagionatura (meno di 400 giorni), provenienti dalle medesime aree, escludendo fortunatamente il Prosciutto crudo di Parma dop che richiede una stagionatura minima di 14 mesi.