L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello del 24/9/2019, ha fornito un ulteriore chiarimento in merito alle fatture elettroniche, ed in particolare sulla data da riportare nelle fatture differite. Sono definite tali quelle emesse entro il giorno 15 del mese successivo alla data di cessione dei beni, purché questa sia documentata da un ddt, i cui estremi vanno indicati nella fattura stessa. Per le cessioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente, è possibile emettere un’unica fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo; in precedenza, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che nel campo “Data” andava indicata quella dell’ultima operazione (consegna) effettuata. Ora ha precisato che, in alternativa, il contribuente, se lo ritiene più pratico, può indicare quella dell’ultimo giorno del mese. Ad esempio, nel caso di 3 cessioni, documentate da ddt, effettuate il 10.9, 20.9 e 28.9.2019: la fattura elettronica differita tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura, alternativamente la data dell’ultima operazione (28.9) o l’ultimo giorno del mese (30.9). In ogni caso, la fattura va inviata al SdI entro il 15.10.2019.
Ricordiamo che le fatture immediate vanno invece trasmesse allo SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, in caso di merce consegnata il 28.9, la fattura può essere generata ed inviata entro il 10.10, indicando nel campo “Data” il 28.9.