Sempre al fine di ridurre temporaneamente il cuneo fiscale, nel Decreto lavoro (DM 4 maggio 2023 n. 48) viene confermata anche per il 2023 l’esenzione dall’imponibile fiscale dei cd. fringe benefit e delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’agevolazione, che era stata riconosciuta già per l’anno 2022 (cd. decreto aiuti quater, art. 3, c. 10, del DL . n. 146/2022 convertito dalla legge n. 6/2023), spetta per il 2023 entro il limite complessivo di euro 3.000.
A differenza dell’analoga misura prevista per l’anno 2022, l’agevolazione in questione viene però riconosciuta ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, i cui codici fiscali devono essere indicati al datore di lavoro.
Pertanto, per l’anno 2023, ricorrendo i predetti requisiti, il valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3, del TUIR passa da 258 euro (valore ordinariamente previsto) a 3.000 euro solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.