L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una Circolare e due Delibere con le quali vengono fornite importanti indicazioni in merito alla gestione e trasporto dei rifiuti e alla figura del Responsabile Tecnico che si ricorda è il soggetto, che deve essere identificato dall’impresa obbligata a iscriversi all’Albo, chiamato a svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti.
Va subito chiarito che sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti (a prescindere se si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi), per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (comma 19 bis, art. 212, d.lgs. 152/06).
Rientrano nella medesima nozione anche i sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi previsti dal codice ambientale per la raccolta di determinati rifiuti (ad esempio, polietilene, oli, batterie, imballaggi, ecc.). Sarà il gestore del circuito organizzato di raccolta o il consorzio di riferimento ad adempiere agli obblighi di iscrizione e quindi anche di nomina del Responsabile Tecnico.
Si ricorda, infine, che esistono delle procedure semplificate di iscrizione all’Albo (articolo 212, comma 8 Dlgs 152/2006) per gli imprenditori agricoli che trasportano direttamente i propri rifiuti non pericolosi o per gli imprenditori che trasportano direttamente i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg o 30 litri giornalieri. Tale iscrizione semplificata non prevede: la nomina di un Responsabile Tecnico; la prestazione delle garanzie finanziarie; la dimostrazione della capacità finanziaria.