E’ stata pubblicata sul sito del Governo una FAQ (risposta a una domanda frequente) in cui  si chiarisce che:

“I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso”

Pertanto gli agriturismi con alloggio potranno offrire la colazione o il pasto ai propri clienti alloggiati anche al chiuso, senza chiedere il Green Pass. (ATTENZIONE: SOLO SE GLI OSPITI SONO ALLOGGIATI)

Di seguito ulteriorie risposte alle domande più frequenti:

Per quali attività è obbligatorio il Green Pass?

Il decreto legge 105/2021 cita espressamente, tra gli altri, i seguenti servizi:

  • Servizi per la sola ristorazione per consumo al tavolo al chiuso;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.

Rimane inoltre l’obbligo del Green Pass per matrimoni e feste (sia al chiuso che all’aperto).

Come si legge il Green Pass?

I Green Pass vanno verificati tramite l’app “VerificaC19” che è gratuita e si può scaricare da Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore) o Appstore (per sistemi Apple, richiesta versione 12.1 o superiore). L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento internet. Fotografando il codice con l’apposita applicazione “VerificaC19” comparirà l’esito della certificazione: valida o non valida. Nel primo caso, oltre all’esito positivo della certificazione, compariranno anche nome e cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione. Qualora non si conosca la persona che si ha di fronte, occorre quindi confrontare i dati della certificazione con quelli di un documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto). Una volta verificata l’identità della persona, la stessa può accedere all’esercizio. Nel secondo caso, non viene mostrato il motivo dell’invalidità della certificazione: potrebbe essere alterata, scaduta, oppure potrebbe trattarsi di un problema tecnico/informatico.

  1. Qualora la verifica dia esito negativo fate molta attenzione al motivo dell’invalidità e leggete bene i dettagli riportati sul Green Pass in merito a data di vaccinazione e durata del certificato. Potrebbe infatti verificarsi il caso in cui il cliente abbia effettuato la prima dose di vaccino da meno di 14 giorni (certificato non ancora valido) oppure che stia mostrando un Green Pass scaduto (ad esempio stia mostrando il certificato relativo alla prima dose dopo aver già effettuato la seconda. In questo caso il sistema mostra “certificato non più valido”). Per ulteriori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass per ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura?
NO. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass di ogni cliente che soggiorna nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme vigenti non richiedono il possesso del green pass.

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare presso la struttura?
NO. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dai vettori o dalle autorità preposte.

I turisti stranieri che entrano in Italia con il green pass, oltre a compilare il Digital Passenger Locator Form, devono anche comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio?
Il Ministero della Salute ha chiarito che l’obbligo di comunicazione alla ASL permane per gli ingressi da UK e dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti). Conseguentemente, per chi proviene da Stati dell’Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele, Canada, Giappone o Stati Uniti, non occorre comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL.

I gestori delle strutture ricettive localizzate in regioni rosse o arancioni sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei clienti che vengono da altre regioni, o comunque della sussistenza degli altri motivi che consentono di muoversi tra regioni rosse o arancioni?
NO. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei clienti o la sussistenza dei motivi che consentono gli spostamenti, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dalle autorità preposte.

I gestori delle strutture ricettive possono scegliere di consentire il soggiorno solo a clienti in possesso del green pass?
NO. Il comma 10 bis dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19, cosiddette “green pass”, possono essere utilizzate esclusivamente in alcuni specifici casi, tra i quali non rientra il soggiorno presso le strutture ricettive.

Gli ospiti delle strutture ricettive possono accedere ai servizi di ristorazione al chiuso anche se non hanno il green pass?
SI. La cabina di regia ha confermato che le persone alloggiate nelle strutture ricettive non hanno necessità della certificazione verde per il consumo al tavolo al chiuso. Il green pass è invece richiesto per le persone non alloggiate.

Gli ospiti dell’agriturismo possono accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non hanno una certificazione verde COVID-19?
SI. I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Per accedere ai servizi di ristorazione all’aperto di una struttura ricettiva è necessario il green pass?
NO. Il green pass non è necessario per il consumo al tavolo all’aperto, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata.

Il cliente che consuma al banco ha necessità del green pass?
NO. Il green pass non è necessario per il consumo al banco, né all’aperto né al chiuso, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata.

Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale, deve verificare il possesso del green pass di ogni partecipante?
SI. Il comma 2 dell’articolo 8 bis del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede la necessità di certificazione verde COVID-19 per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.

L’obbligo di controllare il green pass si applica anche alle attività congressuali?
SI. Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce l’obbligo del green pass per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi.

L’obbligo di controllare il green pass si applica anche ai centri benessere interni alle strutture ricettive aperti solo agli alloggiati?
SI. Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce espressamente l’obbligo del green pass per accedere alle piscine, palestre e centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Se le attività si svolgono all’aperto, il green pass non è necessario.

I lavoratori delle strutture ricettive sono obbligati ad avere il green pass per accedere alle aree precluse a chi è privo di green pass?
NO. L’obbligo del green pass non riguarda al momento il personale. Rimane ovviamente l’obbligo di mantenere indossata la mascherina, sia in caso di servizio all’interno che all’esterno dei locali. Il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione. Allo stesso modo, il datore di lavoro non può “pubblicizzare” il fatto che tutti i lavoratori dell’esercizio siano vaccinati, in quanto si viola la normativa sulla privacy, tra l’altro con particolare gravità in quanto le informazioni di carattere sanitario sono considerate dati “particolari” (ex dati “sensibili”).

Il gestore di una struttura ricettiva è obbligato a verificare il green pass dei clienti che intendono accedere alle aree o servizi preclusi a chi è privo di green pass?
SI. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 ricomprende tra i soggetti verificatori i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il gestore di una struttura ricettiva può delegare un proprio dipendente o un terzo per la verifica del possesso del green pass dei clienti, quando questo è necessario?
SI. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 consente ai titolari di strutture ricettive di delegare la verifica del green pass. I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Devo tenere copia dei Green Pass dei clienti?

No. Non è possibile chiedere o conservare alcuna copia digitale o cartaceo relativa alle Certificazioni Verdi dei clienti. Occorre che la verifica sia effettuata solo tramite App. La verifica del green pass e del documento d’identità del possessore sono semplici visualizzazioni e, pertanto, non considerabili “trattamento dei dati” ai fini della normativa sulla privacy: il cliente, pertanto, non può giustificare la mancata esibizione del green pass e/o del documento appellandosi a tale normativa. Rimangono vietate la fotocopia, fotografia, trascrizione o registrazione dei documenti e delle informazioni visualizzati.

Gli agriturismi con PISCINA sono tenuti a richiedere il Green Pass ai loro ospiti?

Il Green Pass è obbligatorio solo per usufruire delle piscine e dei centri benessere AL CHIUSO. Non è richiesto per le piscine all’aperto. Le strutture ricettive dotate di piscine al chiuso o di centri benessere possono comunque ospitare cliente privi di certificazione verde ma dovranno prevedere l’uso di questi servizi solo a coloro in possesso di Green Pass.

 Quali sono i contatti e il numero verde per avere informazioni sul Green Pass?

Per avere ulteriori informazioni su come richiedere, ottenere, scaricare, utilizzare ma anche verificare e validare le certificazioni verdi Covid-19 digitali, l’utente ha a disposizione una serie di contatti a cui rivolgersi. Nello specifico potrà usufruire di:

  • numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della Salute, che fornisce, tra l’altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi Covid-19 e sulla loro acquisizione grazie al Fascicolo sanitario elettronico e al Sistema Tessera sanitaria (TS) per il tramite dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del sistema TS;
  • call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite il portale della Piattaforma nazionale-DGC e l’App Immuni. Il numero è attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • assistenza di primo livello offerta da Pago PA spa per le segnalazioni pervenute tramite l’App IO per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 con App IO.
  • Numero verde regionale: 800 462 340

Cartelli

Agriturist ha predisposto un cartello informativo, da esporre in agriturismo per informare i clienti delle modalità di accesso previste dalla vigente normativa. L’esposizione non è obbligatoria, ma consigliata, anche per agevolare le eventuali necessarie operazioni di verifica.