Il 26 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n. 73/2021, definito Sostegni-bis, che per aiutare le aziende danneggiate dalla pandemia, ha previsto tre nuove tipologie di contributo a fondo perduto:

  1. un contributo riconosciuto in modo automatico, senza necessità di presentare alcuna istanza, per coloro che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dal precedente Decreto Sostegni (la domanda scadeva il 28 maggio). Spetta a tutti coloro che hanno la Partita IVA attiva al 26 maggio 2021, per lo stesso importo già riconosciuto;
  2. un contributo per i titolari di Partita IVA che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020;
  3. un contributo a favore dei titolari di Partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto a quello del 2019, nella misura superiore ad una certa percentuale, che verrà fissata con un apposito Decreto.

Il contributo di cui al punto 2 spetta sia a coloro che hanno già beneficiato del contributo del Decreto Sostegni, sia a coloro che non ne hanno beneficiato. È necessario che i ricavi 2019 non superino 10 milioni di euro.

Le imprese agricole tassate in base ai redditi catastali, per la verifica delle condizioni richieste, devono fare riferimento al volume d’affari esposto nella dichiarazione IVA e, nel caso di svolgimento di altre attività oltre a quella agricola, deve essere considerata la somma di tutti i volumi d’affari nei diversi intercalari della dichiarazione IVA. Per gli agricoltori che applicano il regime IVA di esonero (volume d’affari inferiore a 7.000 euro) si conteggiano le operazioni per le quali l’acquirente ha emesso l’autofattura.

L’importo del contributo è calcolato applicando una specifica percentuale alla differenza di fatturato; la percentuale, che varia dal 20% al 90%, è differenziata a seconda che il contribuente abbia beneficiato o meno del precedente contributo.

È richiesta la presentazione di un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro 60 giorni dalla data in cui verrà attivata la procedura.

Anche questo contributo potrà essere usufruito mediante accredito nel conto corrente o in compensazione nel modello di pagamento F24.