Con l’art. 4 del D.L. n. 145/2023 (collegato alla manovra 2024) per il 2023, è disposto il rinvio del pagamento della seconda rata di acconto per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Il versamento dell’acconto potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2024, in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Con circolare n. 31/E del 09.11.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai soggetti interessati dalla misura e al limite dei ricavi e compensi che consentono l’accesso al rinvio. Più in particolare, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto 2023, le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA e abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, anche se titolari di impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. La circolare precisa, inoltre, che rientrano nel novero dei soggetti interessati anche gli imprenditori agricoli che siano anche titolari di redditi d’impresa (quali allevamento eccedente il reddito agrario, attività connesse di servizi, agriturismo, enoturismo ecc.).
Sono, invece, esclusi dal rinvio dell’acconto le persone fisiche non titolari di partita IVA, anche se soci di società, e i soggetti diversi dalle persone fisiche come le società di capitali e gli enti non commerciali.
Relativamente all’individuazione della soglia dei 170mila euro, qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, va considerata la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le diverse attività esercitate.