Riaprono i termini per la presentazione delle domande per le indennità compensative in zona di montagna. Il soggetto richiedente deve: a) condurre superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta; b) per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell’allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall’ASL competente e detenere almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino.

Le superfici ammissibili nell’azienda zootecnica sono costituite da foraggere utilizzate per l’allevamento e seminativi destinati all’alimentazione del bestiame. Nelle altre aziende sono ammissibili tutte le superfici, tranne i pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto).

Il beneficiario deve proseguire l’attività agricola in zona montana per l’anno di presentazione della domanda di aiuto; nel caso di aiuto alle aziende zootecniche: condurre superfici foraggere utilizzate per l’allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l’anno e seminativi destinati all’alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA.

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2018.