Lo scorso 7 dicembre il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a seguito delle indicazioni emerse nell’incontro della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e con le associazioni di settore, ha firmato il decreto ministeriale che deroga fino all’8 marzo 2024 l’introduzione e l’applicazione della normativa europea sul cambio di etichettatura del vino, permettendo così l’utilizzo e l’esaurimento delle etichette già stoccate in magazzino. Il decreto consente la commercializzazione sul territorio nazionale delle bottiglie con le etichette riportanti il simbolo «i», anziché in chiaro la parola «ingredienti», esclusivamente fino al prossimo 8 marzo 2024.

L’Italia prova a prendere tempo, in extremis, sul nuovo regolamento Ue (n. 2021/2117) sulle indicazioni nutrizionali nelle etichette dei vini e degli alcolici in genere, che è entrato in vigore lo scorso 8 dicembre e che, nelle ultime settimane, sul tema dell’indicazione della parola “ingredienti” (nelle diverse lingue dell’Unione Europea) che secondo alcuni si sarebbe potuta sostituire ad una più pratica “i”, ma non secondo i chiarimenti della Commissione Europea. Secondo il decreto del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, almeno entro i confini dell’Italia, prova a posticipare l’entrata in vigore di una parte del nuovo regolamento, “a decorrere dal giorno 8 dicembre 2023, è consentito etichettare e commercializzare i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo Iso 2076 “i” accanto al Qr Code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti alla dichiarazione nutrizionale”. Ancora, si legge nel decreto, “La deroga … è limitata ad un periodo di tre mesi decorrente dall’8 dicembre 2023, fino all’8 marzo 2024 e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale”.

Si precisa inoltre che le nuove norme europee sull’etichettatura prevedono anche l’obbligo di riportare nel documento MVV che scorta il prodotto vitivinicolo l’informazione relativa a: ingredienti e valori nutrizionali.

Tali informazioni possono essere inserite direttamente nella casella 17.2D dell’MVV stesso, oppure si consiglia di riportare tali informazioni in un documento che sarà poi allegato all’MVV, sotto il nome di allegato 1. Il documento allegato deve riportare il riferimento dell’MVV che scorta la merce, gli ingredienti e i valori nutrizionali espressi in forma tabellare (vedi Fac-simile allegato). Qualora si decidesse per la seconda opzione, nella casella 17.2D andrà semplicemente riportata la seguente dicitura:    “per elenco degli ingredienti e valori nutrizionali vedi allegato”.  L’ICQRF ha chiarito che tali informazioni si rendono obbligatorie, anche per il vino prodotto prima della data del 08/12/2023, in quanto se successivamente lavorato dall’azienda destinataria ,  questa necessita dei dati di partenza da indicare in etichetta.

Allegati:

https://bit.ly/3NsXbGu

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