Aviaria in due allevamenti a Mira e Piove di Sacco: ordinanza della Regione con restrizioni per evitare diffusione contagio
I focolai di influenza aviaria riscontrati in allevamenti di volatili nei Comuni di Mira (Venezia) e Piove di Sacco (Padova) hanno portato all’emanazione da parte della Regione di un’ordinanza che dispone una serie di misure restrittive per contenere l’eventuale diffusione del virus.
Prima di tutto, l’ordinanza istituisce un zona definita “di protezione” e una definita “di sorveglianza”, così come segue:
- Zona di Protezione così delimitata
- Comune di Mira: a ovest e a nord della Laguna di Venezia, a sud dell’Idrovia Padova-Venezia
- Comune di Campagna Lupia: a est Ferrovia Venezia-Piove di Sacco e a ovest della Laguna di Venezia
- Comune di Piove di Sacco: a est Ferrovia Venezia-Piove di Sacco e a nord della SS16
- Comune di Codevigo: a nord della SS16 e a ovest della Laguna di Venezia
- Comune di Campolongo Maggiore: a est Ferrovia Venezia-Piove di Sacco
- Zona di Sorveglianza così delimitata
- Comune di Venezia: a sud di Marghera e della Ferrovia Venezia-Padova
- Comune di Mira: a nord dell’Idrovia Padova-Venezia
- Comune di Mirano: a est dell’Autostrada A4
- Comune di Pianiga: a sud-est dell’Autostrada A4
- Comune di Dolo: a sud di via Cazzaghetto e est di via Arino
- Comune di Fiesso: a est di via Pampagnina
- Comune di Strà: a est di Case Zago, di via Brenton e Case Giantin
- Comune di Fossò
- Comune di Camponogara
- Comune di Campagna Lupia: a ovest Ferrovia Venezia-Piove di Sacco
- Comune di Vigonovo: a sud case Gianin, a est via Cesare Battisti, via Argine Fiume Brenta e via VillaMora
- Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco
- Comune di Campolongo Maggiore: a ovest Ferrovia Venezia-Piove di Sacco
- Comune di Brugine
- Comune di Piove di Sacco: a ovest Ferrovia Venezia-Piove di Sacco e a sud della SS16
- Comune di Arzergrande
- Comune di Pontelongo
- Comune di Correzzola
- Comune di Codevigo: a sud della SS16
- Comune di Chioggia: a nord Sp7
Tra le misure da applicare nella Zona di Protezione (1) ci sono:
il trasferimento del pollame e di tutti gli altri volatili in cattività all’interno di un edificio dell’Azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile, essi vanno confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o volatili in cattività di altre aziende; i veicoli e le attrezzature utilizzate per trasporto o altri scopi vanno sottoposti a una o più disinfezioni; non sono ammessi, senza l’autorizzazione del veterinario ufficiale, l’ingresso o l’uscita da un’azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici.
Tra le misure nella Zona di Sorveglianza (2) ci sono:
il divieto di movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all’interno dell’intera Zona, salvo autorizzazione della Regione (il divieto non si applica al transito su strada o rotaia nella zona che non comporti operazioni di scarico o soste); il divieto di trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli, o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all’esterno della Zona di Sorveglianza.
In entrambi i casi la Regione può autorizzare il trasporto in deroga (si veda l’ordinanza allegata).