Nell’ambito del recente Decreto n. 34/2020, “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, e per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali. Riguarda le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, effettuate da persone fisiche o condomini. Di seguito riassumiamo i caratteri principali della nuova detrazione.

Interventi di riqualificazione energetica: sono agevolati, ad esempio:

–              gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

–              gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, impianti di microcogenerazione; la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000

Interventi con detrazione al 110% solo se contestuali: si tratta di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, aventi determinate caratteristiche; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, (“colonnine di ricarica”).

Trasformazione del credito di imposta: il soggetto interessato può scegliere di trasformare la detrazione Irpef – alternativamente – in un credito d’imposta da compensare nel modello F24 oppure nel riconoscimento di uno “sconto in fattura” (in quest’ultimo caso il fornitore recupera a sua volta lo sconto concesso sotto forma di credito di imposta). La quota di credito di imposta che non viene utilizzata in compensazione nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.