E’ scattato il via libera europeo allo schema di decreto che introduce l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia

La Commissione UE infatti non ha sollevato rilievi o obiezioni, entro il termine previsto di tre mesi, sul decreto presentato dall’Italia che prevede che il latte e suoi derivati abbiano obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta.

Il decreto, analogo a quello presentato anche dalla Francia, prevede che anche il nostro paese potrà sperimentare per un periodo di due anni un’etichetta per il latte a lunga conservazione (per il fresco l’indicazione di origine è già in vigore dal 2005) e per i prodotti lattiero-caseari, che contenga l’indicazione di origine del latte in particolare indicando sempre il Paese di mungitura.

L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari dovrà essere indicata in etichetta con:

  • paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte;
  • paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato;
  • paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato.

Solo qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte: nome del paese”.

In caso contrario, se le diverse fasi di produzione avvengono in luoghi differenti, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata potranno essere utilizzate le seguenti diciture:

  • «miscela di latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura,
  • «latte condizionato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento,
  • «latte trasformato in Paesi UE» per l’operazione di trasformazione.

Infine se le operazioni avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell’Ue, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata potranno essere utilizzate le seguenti diciture:

  • «miscela di latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura,
  • «latte condizionato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento,
  • «latte trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di trasformazione.

Il nuovo sistema entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in GU e consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.

Sono esclusi dalle norme solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

La decisione della Unione europea si auspica possa aiutare un settore che anche in Veneto vive un momento di profonda crisi: nel 2016 infatti il numero di allevamenti in Veneto è sceso per la prima volta sotto quota 3000, passando dalle 3.131 stalle del 31 dicembre 2015 alle attuali 2.984. In otto mesi hanno chiuso 147 aziende, proseguendo il trend dell’anno scorso che aveva segnato la fine dell’attività per ben 431 allevamenti.

La speranza è infatti che finalmente anche gli allevatori possano beneficiare delle ricadute economiche del “made in Italy” scardinando il cartello degli industriali e contrattando per il loro prodotto un prezzo superiore rispetto al latte importato.