Con deliberazione n. 1097/DGR del 31/07/2018 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nelle etichette e nella pubblicità dei prodotti agricoli.
Le disposizioni si applicano ai prodotti agricoli identificati con marchio QV e ai prodotti alimentari trasformati e non che utilizzano uno o più prodotti a marchio QV.

Per poter usare il marchio, occorre presentare apposita domanda di autorizzazione alla Regione allegando la scheda tecnica di ogni prodotto alimentare per il quale viene richiesto l’uso del marchio e i bozzetti dell’etichetta e della pubblicità che si intendono adottare.

Per quanto concerne le diciture, per i prodotti a agricoli destinati al consumatore finale va inserita l’espressione “Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”.

Per i prodotti alimentari che utilizzano ingredienti a marchio QV, il riferimento va inserito negli ingredienti secondo l’esempio riportato:

Ingredienti:… carte “QV”*, sale, ecc…

*Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto

Per i prodotti non trasformati che utilizzano per la produzione unicamente prodotto QV, oltre alla dicitura tra gli ingredienti, il marchio va inserito in etichetta con l’espressione: “ottenuto da [denominazione prodotto] QV” o in alternativa “ottenuto da [denominazione prodotto] Qualità Verificata”.