Riviste le percentuali dei prodotti per la preparazione dei pasti

La Giunta regionale del Veneto, con Deliberazione n. 502 del 19 aprile 2016 pubblicata sul B.U.R. n. 37 del 22/04/2016, ha approvato le nuove disposizioni applicative della normativa in materia di agriturismo.
Le finalità di questo provvedimento risultano essere due: valorizzare la produzione regionale e  rendere più qualificata e agevole l’attività agrituristica.
La delibera ha apportato le seguenti novità:
– viene incrementata sino al 35% (60% per le aziende in aree montane) la possibilità di utilizzo di prodotti di altre aziende agricole o imprese artigiane alimentari, purché abbiano sede nel territorio regionale e a condizione che siano prodotti tipici, di piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi Dop, Igp, Igt, Doc e Docg, oppure dal marchio regionale Qualifica Verificata;
– è considerato prodotto proprio dell’azienda agricola connessa all’attività agrituristica anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria e da cooperative di cui l’azienda è socia.
E’ infine stata introdotta, pur a determinate condizioni, la possibilità per gli agriturismi di svolgere una sorta di “servizio cottura” nella preparazione della selvaggina, procurata dai cacciatori, da far degustare agli ospiti.
Rimane invece confermato l’obbligo per gli agriturismi veneti di adoperare nella preparazione dei pasti non più  del 15% del totale di prodotti acquistati dal libero mercato di distribuzione alimentare.