È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127/2021 relativo all’estensione della certificazione verde Covid – 19 (il cosiddetto green pass).

Vengono confermati:

  1. l’obbligo di accedere a qualsiasi luogo di lavoro, pubblico o privato, previa esibizione della certificazione verde Covid 19;
  2. l’operatività dell’obbligo per tutti i settori produttivi, nessuno escluso, ivi compreso quello agricolo;
  3. l’applicazione dell’obbligo nei confronti di tutti i lavoratori, a prescindere dalla natura e dalla tipologia contrattuale del rapporto: lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, tirocinanti, autonomi, distaccati, somministrati, in appalto, assunti a tempo determinato, pagati con voucher, liberi professionisti, lavoratori autonomi agricoli, coadiuvanti familiari, titolari dell’impresa;
  4. l’obbligo per il datore di lavoro di controllare il possesso del green pass per tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro per motivi professionali (ivi compresi i lavoratori che svolgono attività appaltata) o formativi o di volontariato;
  5. la preferenza per i controlli eseguiti al momento dell’accesso sul luogo di lavoro. È confermata, però, la possibilità di svolgere controlli “a campione”;
  6. l’obbligo per il datore di lavoro di adottare, entro il 15 ottobre 2021, apposite modalità operative per organizzare le verifiche relative al possesso del certificato verde, con la designazione di uno o più incaricati all’accertamento, previa loro nomina con atto formale. Sull’argomento il Governo ha preannunciato l’emanazione, nei prossimi giorni, di apposite linee guida;
  7. l’obbligo per ciascun dipendente di esibire il proprio certificato, quando ciò gli sia richiesto al momento dell’accesso o in qualsiasi altro momento della giornata lavorativa.

È stato, infine, chiarito l’apparato sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto legge. Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza certificato, è prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500,00 che sarà comminata ad opera del Prefetto, cui il datore di lavoro è tenuto ad inviare la relativa segnalazione.

A sua volta, il datore di lavoro è punibile con una sanzione amministrativa da € 400,00 a €1.000,00 nel caso in cui non adotti le misure organizzative previste entro il 15/10/2021 o ometta di procedere con le relative verifiche sul possesso da parte di tutti i suoi collaboratori del certificato.

Nulla cambia per tutti coloro, che sono stati esentati dalla campagna vaccinale.