AGEA Coordinamento con la circolare prot. 040366 dello scorso 26 maggio ha chiarito i dubbi inerenti la richiesta dell’aiuto accoppiato per più coltivazioni nel corso dell’anno e altri aspetti inerenti la formazione del giovane agricoltore e relativi all’Ecoschema 1.
In merito al sostegno accoppiato al reddito, alla luce dei chiarimenti forniti dal MASAF con la pubblicazione delle FAQ sugli aiuti diretti (vedi newsletter della settimana scorsa) l’Agea Coordinamento ha scritto che “Ai fini della presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, si precisa che l’agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.”
In particolare, il sostegno nell’ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell’ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato nel rispetto di quanto di seguito indicato:
a) NON è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;
b) è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purché siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;
c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza di cui all’art. 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, NON è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia di cui all’art. 33 del DM 23.12.2022 n. 660087 e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia di cui all’art. 34 del DM 23.12.2022 n. 660087, NON è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali.
Ulteriori aspetti su cui interviene la circolare in questione riguardano il nuovo ed il giovane agricoltore con riferimento ai requisiti di formazione. La circolare specifica che il monte di 150 ore di formazione da attestare può essere raggiunto anche mediante la frequenza di più corsi di durata inferiore, purché tutti attestati dallo svolgimento dell’esame finale. Infine, la circolare interviene anche in merito all’ECO SCHEMA1, livello 2 – precisando che, qualora il richiedente non detenga superfici in domanda unica ma pascoli i capi appartenenti al proprio codice allevamento su superfici di terzi, gli Organismi Pagatori dovranno prevedere modalità di comunicazione del CUAA del soggetto titolare delle superfici utilizzate per il pascolamento, anche ai fini della verifica del rispetto del rapporto UBA/ha .