Le ultime modifiche al bando e le Faq di chiarimento

Lo scorso 27 settembre è stato attivato, all’interno dell’Area Clienti del sito web del GSE, il link per il caricamento e l’invio delle domande relative al “Parco Agrisolare”. Ricordiamo che il sito rimarrà aperto fino al 27 ottobre,

Sebbene non siano mancate segnalazioni relative a malfunzionamenti del sistema, il portale è regolarmente attivo. Non si è palesato, dunque, il rinvio proposto a seguito del’hackeraggio del sito.

Il Ministero delle Politiche Agricole ha proceduto il 23 settembre alla pubblicazione, sul proprio sito, della versione aggiornata del Regolamento operativo e dell’elenco dei Codici ATECO della misura PNRR “Parco Agrisolare”, oltre alla pubblicazione delle FAQ in risposta ai quesiti formulati dalla nostra associazione.

Se alcune modifiche costituiscono mere correzioni, altre sono intervenute in modo più che significativo nel Regolamento operativo del bando “Parco Agrisolare”.

È il caso dell’estensione “oggettiva” del bando. La versione originaria consentiva di realizzare impianti fotovoltaici esclusivamente su fabbricati strumentali all’attività agricola, purché accatastati in D/10 o con attribuzione della ruralità fiscale. Il decreto “correttivo” ne ha esteso la portata anche ai fabbricati privi dei due attributi, purché strumentali all’attività agricola. Strumentalità che dovrà essere dimostrata mediante apposita relazione tecnica descrittiva (che va ad aggiungersi alla numerosa documentazione già richiesta dal bando).

Altro chiarimento riguarda l’inclusione tra le fattispecie che danno diritto alla maggiorazione del 20% delle zone montane, considerate come zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’art. 32 Reg. UE 1305/2013.

Infine, in relazione al fabbisogno energetico, cui commisurare il dimensionamento dell’impianto, è previsto che la sua determinazione sia estesa ai consumi che l’impresa agricola ha sull’intero territorio nazionale e non più limitata alla sola unità locale.

Sempre il 23.09 u.s., è stata pubblicata la seconda tranche delle FAQ. Anche in questo caso, le precisazioni sono non di poco conto. In particolare è stato chiarito che già con questo primo bando sono stati messi a disposizione 1,5 miliardi di euro, che costituiscono il totale delle risorse disponibili per il finanziamento della misura anche se l’obiettivo minimo è di impegnare almeno il 30% delle risorse con questo primo bando.

Tra le altre precisazioni degne di nota, la FAQ n. 9 ha chiarito che non è ammessa a partecipare al bando un’azienda agricola che tenga la contabilità IVA ordinaria ma abbia avuto, nel 2021, un volume d’affari inferiore a € 7.000,00.

Atteso è anche il chiarimento relativo al subentro. La FAQ n. 16 ha confermato che, in caso di subentro nella conduzione di un’impresa agricola, è possibile presentare la domanda tenendo conto dei consumi del precedente titolare.

Per quanto riguarda il requisito del Giovane Agricoltore è stato chiarito che il giovane agricoltore è colui che si è insediato come capo dell’azienda, dopo averne acquisito la disponibilità ed essersi iscritto alla CCAA, aver ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l’iscrizione definitiva. Nel caso delle persone giuridiche, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Rimangono invariate, invece, le rimanenti previsioni del bando sia in relazione ai soggetti legittimati alla presentazione delle domande, sia per la documentazione da caricare, sia per i contributi riconosciuti sia per la percentuale di finanziamento ottenibile, salva la precisazione sopra indicata a proposito delle zone montane.