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Ricordiamo agli associati che l’articolo 2 del D.Lgs 99/2004 ha esteso il diritto di prelazione agraria anche alle società di persone qualora la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto e ciò risulti dall’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese ex art. 2188 c.c.

Invitiamo tutte le aziende a porre particolare attenzione a quest’ultimo aspetto, considerato che l’omessa iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese non permette di esercitare il diritto di prelazione da parte della società di persone.

Qualora tale iscrizione non risulti (basterà verificare nella visura camerale) sarà possibile procedere a tale comunicazione in qualsiasi momento.

I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.