Tra le numerose disposizioni introdotte dal c.d. Decreto “Caro Energia” – uno dei tanti provvedimenti assunti dal Consiglio dei Ministri per contrastare le conseguenze derivanti dal conflitto ucraino – se ne segnala una destinata ad incidere in modo rilevante sugli acquisti di terreni da parte dei giovani agricoltori.

Intervenendo sull’art. 14 della legge 590/1965, il legislatore ha escluso l’esistenza del diritto di prelazione in caso di terreni agricoli acquistati, per il loro insediamento, da giovani agricoltori mediante finanziamento bancario garantito da ISMEA.

La causa di esclusione della prelazione opera soltanto nella ricorrenza delle seguenti condizioni cumulative:

  • l’acquisto deve essere effettuato da un giovane agricoltore per il suo insediamento. In assenza di diversa precisazione, si deve ritenere tale, come già accade per altri istituti del diritto agrario, colui che non ha ancora compiuto i quarant’anni di età;
  • l’acquisto deve avvenire mediante finanziamento bancario;
  • il finanziamento concesso deve essere garantito da ISMEA.

Considerato il tenore letterale della disposizione, è da ritenersi che l’assenza anche di una sola delle condizioni comporti la reviviscenza della prelazione.