Il nuovo DM 22 novembre 2017, in vigore dal 5 gennaio 2018, aggiorna la disciplina antincendio per quanto riguarda i contenitori-distributori fuori terra ad uso privato di liquidi aventi punto di infiammabilità da oltre 65° fino a 125° (categoria C) con una capacità non superiore a 9 m3.
Alcune di queste nuove disposizioni, che riguardano tolleranze dimensionali, capacità e depositi, accesso all’area, installazione costruzione, distanze e misure di sicurezza, elettricità e messa a terra, esercizio ed estintori, sono riportate nella tabella allegata.
Queste disposizioni sono obbligatorie per tutte le cisterne nuove ed esistenti. Le uniche eccezioni per le cisterne esistenti sono:
- Contenitori-distributori in possesso di dati abilitativi riguardanti anche la sussistenza di requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità
- Contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA
- Siano stati pianificati, o ci siano lavori in corso, di installazione di contenitori-distributori laddove il progetto sia stato approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Coloro che detengono contenitori-distributori di gasolio con capacità fra i 6 e i 9 m3 per obbligo di legge dovevano richiedere la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Chi fra questi ha adempiuto all’obbligo di legge è esentato da questo nuovo DM.
E’ tuttavia mancato il collegamento all’esenzione per cisterne agricole inferiori ai 6 m3, per le quali si stanno ancora aspettando delucidazioni in merito da parte del Ministero.