L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il modello DA-2018, utilizzabile per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Si tratta della possibilità di estinguere i debiti degli importi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017, senza dover pagare né sanzioni e né interessi

L’agevolazione non può essere richiesta per le somme riguardanti:

  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali.

Per aderirvi, il soggetto interessato deve presentare entro il 30/4/2019 il mod. DA-2018 ed effettuare il pagamento delle somme dovute:

  • in unica soluzione entro il 31.7.2019;

oppure

  • in un massimo di 10 rate di pari importo. Il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019 (di fatto la rateizzazione è quindi prevista in 5 anni).

Questa “rottamazione-ter” è ammessa anche per debiti relativi a:

  • precedente “rottamazione-bis” (presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;
  • precedente “prima rottamazione” (presentata entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha effettuato l’integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

Ricordiamo che è comunque disposto l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010. Per questo non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato.