Con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligatorietà, a far data dal 28 gennaio 2022, della registrazione in modalità elettronica dei trattamenti dei farmaci non saranno per ora comminate sanzioni.

Come previsto al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2020, il Ministero della Salute deve prevedere un decreto ministeriale, previa intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, con cui sono definiti i criteri e le modalità operative delle registrazioni in formato elettronico.

Essendo il suddetto decreto ancora in iter di approvazione e ancora non inoltrato alla Conferenza Stato-Regioni per la relativa intesa, non potranno essere comminate sanzioni per il mancato utilizzo della registrazione dei trattamenti dei farmaci in modalità elettronica. Quindi, fino a quando non sarà approvato ed entrerà in vigore il suddetto decreto ministeriale, non essendo definite i criteri e le modalità operative, gli operatori potranno continuare ad utilizzare il modello cartaceo.

Si ricorda comunque l’imminenza dell’obbligatorietà della registrazione dei farmaci in modalità elettronica e, quindi, è necessario che gli allevatori si registrino al relativo portale per l’attivazione della modalità che potrà essere svolta anche dal veterinario che segue l’azienda al seguente link:  https://bit.ly/3GrORjF