Ieri il Senato ha approvato le seguenti modifiche nell’ambito della rottamazione dei ruoli:

  1. viene previsto che le rate da rottamazione “originaria” dei ruoli , ossia con domanda presentata entro lo scorso 21 aprile, che sono scadute a luglio e settembre 2017, sono postergate al 7 dicembre 2017 (inclusa la terza rata in scadenza il prossimo 30 novembre); inoltre la quarta rata, scadente ad aprile 2018, viene postergata a luglio 2018;
  2. viene confermata la riammissione alla rottamazione per i debitori che hanno ricevuto un diniego per mancato pagamento delle rate da dilazioni pregresse in scadenza al 31 dicembre 2016, ma vengono modificati i termini per la domanda e i versamenti;
  3. viene confermata la rottamazione per i carichi trasmessi da gennaio a settembre 2017;
  4. viene prevista una vera e propria riammissione alla rottamazione per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016 per i debiti che non avevano presentata la domanda entro il 21 aprile 2017.

Si ricorda che, in ogni caso, la rottamazione comporta solo lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Per tutte e tre le “nuove” rottamazioni si fissa un unico termine di presentazione della domanda al 15 maggio 2018.

In riferimento alla riammissione, entro rispettivamente il 30 giugno 2018 e il 30 settembre 2018 l’Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà le rate pregresse da pagare (il cui termine sarà il 31 luglio 2018) e le rate da rottamazione che potranno al massimo essere tre (scadenti ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Questo vale anche per i contribuenti che non hanno presentato domanda entro il 21 aprile che, pertanto, sono riammessi previa presentazione della domanda entro il 15 maggio 2018.

Per la “rottamazione 2017”, invece, i versamenti dovranno avvenire al massimo in cinque rate con scadenza a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.