La Legge Finanziaria 2021 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1° gennaio 2021, da parte di persone fisiche e società semplici. È fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale effettuare la redazione / asseverazione della perizia di stima da parte di un tecnico abilitato e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11%.

Il vantaggio per il contribuente è che il valore rideterminato diventa il costo rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza, cioè della differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo inziale. Questa differenza è tassata in caso di cessione di un terreno agricolo entro 5 anni dall’acquisto dello stesso, o in caso di cessione di terreno edificabile, a prescindere dalla durata del possesso.

Nel caso di un terreno identificato da una particella, in parte edificabile e in parte agricolo, è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile, senza dover frazionare la stessa.

Gli eredi / donatari che hanno acquisito un terreno successivamente al primo gennaio 2021, non possono fruire della rivalutazione poiché a tale data non erano possessori del bene.

La perizia deve essere conservata dal contribuente ed esibita all’Ufficio delle Entrate in caso di richiesta. L’imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il mod. F24 in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2021 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%, utilizzando il codice tributo 8056.

È possibile effettuare una nuova rivalutazione per i terreni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore al primo gennaio 2021. È possibile, alternativamente, detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva già versata o chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.

Si ricorda che i dati relativi alla rivalutazione dei terreni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. L’omessa indicazione non pregiudica gli effetti, ma al contribuente potrà essere comminata la sanzione da € 250 a € 2.000.