Scade il prossimo 16 dicembre il versamento a saldo di IMU e TASI, calcolato a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero anno, determinato sulla base delle aliquote 2016, se pubblicate entro il termine del 28.10.2016. Nel caso in cui non vi sia nuova deliberazione ovvero la pubblicazione è avvenuta successivamente al 28.10.2016, anche il saldo, come l’acconto, sarà calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni 2015.

Ricordiamo, ancora una volta, le previsioni introdotte dalla scorsa legge di stabilità sul 2016. In particolare:

  • l’abitazione principale (non di lusso) e le relative pertinenze, già esenti da IMU, vengono esentate anche ai fini TASI; stessa esenzione spetta anche all’inquilino, per la quota di TASI di sua competenza;
  • sia ai fini IMU che ai fini TASI è prevista una riduzione al 75% (quindi lo sconto è pari al 25%) dell’aliquota stabilita per i fabbricati destinati a locazione con canone concordato;
  • la base imponibile dell’IMU e della TASI è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che: il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia, il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti e dagli IAP sono esenti IMU indipendentemente dalla loro ubicazione (ai fini TASI i terreni sono in ogni caso esonerati dal prelievo);
  • risultano esenti anche i terreni ubicati in comuni montani, così come individuati dalla circolare 9/1993. Va ricordato che tale circolare opera una distinzione tra i Comuni in essa contenuti, secondo il seguente parametro:
    • ove accanto all’indicazione del Comune non sia riportata alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale;
    • ove sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla “PD”, l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
  • in tema di terreni, risultano esenti pure quelli ubicati nei Comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della L. 448/2001), così come quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.